"I cittadini italiani hanno bisogno di equità, non di strozzinaggio". Lo si legge sul numero odierno del Giornale, secondo cui una sentenza storica della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.75/26/11) ha dichiarato nulle tutte le multe inviate da Equitalia tramite raccomandata. Le cartelle esattoriali per legge andrebbero notificate da persone giuridicamente preposte (messi comunali, ufficiali della riscossione, agenti della Polizia Municipale, o altri soggetti abilitati dal concessionario), non a semplice mezzo posta.
E per questo sono state dichiarate nulle. L’Ente incaricato per la riscossione, infatti, ancor prima di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca, deve produrre in giudizio sia gli atti a cui si è fatto riferimento (le cartelle esattoriali), sia le relate di notifica.
Il giudice tributario ha dichiarato che sussiste illegittimità d’iscrizione ipotecaria nel momento in cui Equitalia non sia in grado di dimostrare di aver recapitato correttamente tutte le cartelle esattoriali. Annullando, di conseguenza, anche tutte le ripercussioni di un mancato pagamento. In attesa della sentenza della Cassazione, le associazioni dei consumatori hanno invitato i cittadini a non pagare le multe ricevute per raccomandata.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11; liberamente visibile qui nella Sezione Documenti), secondo la quale il concessionario e l’ente impositore “si riferiscono alla definitività di un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto definitivo senza produrlo e comprovarne la definitività nei riguardi del ricorrente”.In pratica, i giudici evidenziano l’onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica.Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle. Il più delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.
Ciò è stato specificato a chiare lettere da numerose pronunce, tra cui è bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10.
In particolare, quest’ultima sentenza chiarisce espressamente che “l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)” ed ancora, in riferimento alla contestazione del contribuente, specifica che “E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”.Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che “Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima…”.
di (Leggo)